Sentenza 233/1984 (ECLI:IT:COST:1984:233)
Massima numero 14979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 233/84 D. PROCESSO PENALE - PIENA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA ANCHE IN FASE ISTRUTTORIA - APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA CON SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - LEGITTIMITA'.
SENT. 233/84 D. PROCESSO PENALE - PIENA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA ANCHE IN FASE ISTRUTTORIA - APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA CON SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - LEGITTIMITA'.
Testo
Riguardo alla norma che prevede l'applicazione di misure di sicurezza con la sentenza istruttoria di proscioglimento, va riaffermato che la sentenza di proscioglimento istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, contiene un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa; che la difesa e' garantita nella fase istruttoria mediante il deposito degli atti e la facolta' dei difensori di presentare istanze e memorie, quindi anche di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli gia' espletati; che, infine, il giudice istruttore non puo' ignorare le istanze della difesa, sulle quali e' obbligato a provvedere con ordinanza o con sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico. - S. n. 127/1979.
Riguardo alla norma che prevede l'applicazione di misure di sicurezza con la sentenza istruttoria di proscioglimento, va riaffermato che la sentenza di proscioglimento istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, contiene un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa; che la difesa e' garantita nella fase istruttoria mediante il deposito degli atti e la facolta' dei difensori di presentare istanze e memorie, quindi anche di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli gia' espletati; che, infine, il giudice istruttore non puo' ignorare le istanze della difesa, sulle quali e' obbligato a provvedere con ordinanza o con sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico. - S. n. 127/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte