Sentenza 233/1984 (ECLI:IT:COST:1984:233)
Massima numero 14980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14976  14977  14978  14979


Titolo
SENT. 233/84 E. PROCESSO PENALE - PROSCIOGLIMENTO PER INFERMITA' PSICHICA IN FASE ISTRUTTORIA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - PRESUPPOSTI - POSSIBILITA' DI VALUTARE LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI - LAMENTATA ESCLUSIONE - IMPROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE NEI CONFRONTI DI NORME CHE NON DISPONGONO IN MATERIA - NON FONDATEZZA.

Testo
Mentre l'art. 378 cod. proc. pen. non concerne in alcun modo l'applicazione delle misure di sicurezza, il successivo art. 381, limitandosi a prevedere che "in ogni caso di proscioglimento sono applicate le misure di sicurezza a norma del codice penale", opera un rinvio alla disposizione (art. 222 cod. pen.) che disciplina i casi di applicazione della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e fissa, in relazione ad essi, la durata minima di questa, senza contenere alcuna enunciazione riguardante le circostanze di cui il giudice istruttore debba, o meno, tener conto nell'emettere la sentenza di proscioglimento, influenti sulla applicabilita' o la durata minima di detta misura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - degli artt. 378 e 381, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen., sollevata in quanto dette disposizioni, in relazione agli artt. 384, n. 2, cod. proc. pen. e 199 e segg. cod. pen., non prevederebbero che il giudice istruttore possa tener conto delle circostanze attenuanti per determinare la pena stabilita dalla legge per il fatto commesso, al fine di individuare la misura minima della durata del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte