Sentenza 276/2020 (ECLI:IT:COST:2020:276)
Massima numero 42985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
01/12/2020; Decisione del
01/12/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione del principio convenzionali in materia di diritto di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione del principio convenzionali in materia di diritto di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU - dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. La norma censurata può essere ricondotta alla tipologia degli interventi legittimati dalla Convenzione, stante il margine d'apprezzamento delle autorità nazionali evidenziato dalla Corte europea per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale; inoltre, l'evocato parametro interposto, che garantisce la protezione della proprietà, sulla base di una lettura combinata delle due disposizioni contenute al suo interno richiede una verifica di proporzionalità tra l'interesse generale e gli interessi individuali sacrificati la quale fa ritenere che il bilanciamento operato dalla norma censurata superi tale test; l'ampliamento del parco, infatti, non può considerarsi un fatto imprevedibile da parte dei proprietari delle aree, i quali erano a conoscenza sia del loro valore ambientale, sia delle molteplici iniziative pubbliche dirette al suo riconoscimento. Tali conclusioni, peraltro, non incidono sui giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma in esame, né precludono possibili forme di diversa protezione degli eventuali affidamenti ingenerati dal comportamento dell'amministrazione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU - dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. La norma censurata può essere ricondotta alla tipologia degli interventi legittimati dalla Convenzione, stante il margine d'apprezzamento delle autorità nazionali evidenziato dalla Corte europea per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale; inoltre, l'evocato parametro interposto, che garantisce la protezione della proprietà, sulla base di una lettura combinata delle due disposizioni contenute al suo interno richiede una verifica di proporzionalità tra l'interesse generale e gli interessi individuali sacrificati la quale fa ritenere che il bilanciamento operato dalla norma censurata superi tale test; l'ampliamento del parco, infatti, non può considerarsi un fatto imprevedibile da parte dei proprietari delle aree, i quali erano a conoscenza sia del loro valore ambientale, sia delle molteplici iniziative pubbliche dirette al suo riconoscimento. Tali conclusioni, peraltro, non incidono sui giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma in esame, né precludono possibili forme di diversa protezione degli eventuali affidamenti ingenerati dal comportamento dell'amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 1
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1