Sentenza 234/1984 (ECLI:IT:COST:1984:234)
Massima numero 12110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12111
Titolo
SENT. 234/84 A. PROVA PENALE - TESTIMONIANZA - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - OBBLIGO, PENALMENTE SANZIONATO, DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - REGIME APPLICABILE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA LA CUI FEDE RELIGIOSA IMPEDISCA DI PRONUNCIARE TALI PAROLE - QUESTIONE MERAMENTE ASTRATTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
SENT. 234/84 A. PROVA PENALE - TESTIMONIANZA - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - OBBLIGO, PENALMENTE SANZIONATO, DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - REGIME APPLICABILE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA LA CUI FEDE RELIGIOSA IMPEDISCA DI PRONUNCIARE TALI PAROLE - QUESTIONE MERAMENTE ASTRATTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' che non contenga alcun cenno ne' quanto alla rilevanza della questione proposta ne' quanto alle circostanze concrete del caso di specie, cosi' da tradursi in una questione prospettata in via meramente astratta, con elusione del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953 n. 87. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., nella parte in cui impongono l'obbligo di prestazione del giuramento anche al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua religione). - Cfr. S.n. 117/1979.
E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' che non contenga alcun cenno ne' quanto alla rilevanza della questione proposta ne' quanto alle circostanze concrete del caso di specie, cosi' da tradursi in una questione prospettata in via meramente astratta, con elusione del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953 n. 87. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., nella parte in cui impongono l'obbligo di prestazione del giuramento anche al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua religione). - Cfr. S.n. 117/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte