Sentenza 234/1984 (ECLI:IT:COST:1984:234)
Massima numero 12111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12110


Titolo
SENT. 234/84 B. PROVA PENALE - TESTIMONIANZA - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - IMPOSIZIONE, PENALMENTE SANZIONATA, DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - REGIME APPLICABILE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA LA CUI FEDE RELIGIOSA IMPEDISCA DI PRONUNCIARE TALI PAROLE - RICHIESTA ALLA CORTE DI APPORTARE INTEGRAZIONI E VARIAZIONI DELLA NORMATIVA DIPENDENTI DA SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse ritenersi fondata, l'apprestamento di integrazioni e variazioni della normativa in vigore, strettamente dipendenti da una pluralita' di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testimoni appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro"). - Cfr. S.n. 117/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 0

Altri parametri e norme interposte