Sentenza 237/1984 (ECLI:IT:COST:1984:237)
Massima numero 13338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13339  13340  13341  13342  13343


Titolo
SENT. 237/84 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RICETRASMITTENTI - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE - SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Sono manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195, 334, comma primo, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sotitutito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per chi esercita senza concessione un impianto radio-elettrico ricetrasmittente di debole potenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte