Sentenza 237/1984 (ECLI:IT:COST:1984:237)
Massima numero 13339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 237/84 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONI - ASSERITA DISPARITA' RISPETTO ALLA LIBERTA' DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IN AMBITO LOCALE - INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 237/84 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONI - ASSERITA DISPARITA' RISPETTO ALLA LIBERTA' DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IN AMBITO LOCALE - INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Posto che la sentenza della Corte dichiarativa dell'illegittimita' delle norme che non consentivano previa autorizzazione statale le attivita' di diffusione radiotelevisiva via etere in ambito locale, e' mancato l'intervento autorizzativo del legislatore nella materia 'de qua', il principio di eguaglianza non puo' essere invocato in senso inverso a quello naturale assumendo la situazione anomala di assoluta liberta' in cui si svolgono attualmente le trasmissioni via etere su scala locale esercitata dai privati come metro di legittimita' della regola generale (di cui alla normativa impugnata) che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo., Cost. degli artt. 183, 195 e 334, comma primo, n. 2, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, dei medesimi artt. 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con il citato art. 45 legge 103 del 1975, del medesimo art. 195 nel testo come sopra sostituito, nonche' dell'art. 184 del citato d.P.R. 156 del 1973 e dell'art. 195 del medesimo d.P.R. nel testo sostituito). - S. nn. 225/1974, 226/1974, 202/1976; 42/1977; 71/1979; 162/1981; 168/1982; 71/1983.
Posto che la sentenza della Corte dichiarativa dell'illegittimita' delle norme che non consentivano previa autorizzazione statale le attivita' di diffusione radiotelevisiva via etere in ambito locale, e' mancato l'intervento autorizzativo del legislatore nella materia 'de qua', il principio di eguaglianza non puo' essere invocato in senso inverso a quello naturale assumendo la situazione anomala di assoluta liberta' in cui si svolgono attualmente le trasmissioni via etere su scala locale esercitata dai privati come metro di legittimita' della regola generale (di cui alla normativa impugnata) che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo., Cost. degli artt. 183, 195 e 334, comma primo, n. 2, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, dei medesimi artt. 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con il citato art. 45 legge 103 del 1975, del medesimo art. 195 nel testo come sopra sostituito, nonche' dell'art. 184 del citato d.P.R. 156 del 1973 e dell'art. 195 del medesimo d.P.R. nel testo sostituito). - S. nn. 225/1974, 226/1974, 202/1976; 42/1977; 71/1979; 162/1981; 168/1982; 71/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte