Sentenza 237/1984 (ECLI:IT:COST:1984:237)
Massima numero 13340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13338  13339  13341  13342  13343


Titolo
SENT. 237/84 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PENA - FUNZIONE RIEDUCATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., degli artt. 183, 195 e 334, comma primo n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sotituito con l'art. 45 legge n. 103 del 1975 e del medesimo art. 195 nel testo sostituito, nonche' dell'art. 184 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, in quanto sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. - S. nn. 22/1971 e 107/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte