Sentenza 237/1984 (ECLI:IT:COST:1984:237)
Massima numero 13341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 237/84 D. RADIOTELEVISIONE ED IMPIANTI RADIOELETTRICI - APPARECCHIO PORTATILE - IMPIANTO NON AUTORIZZABILE - SANZIONE PENALE - PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, COMMERCIO E DETENZIONE DEGLI STESSI APPARECCHI - DEPENALIZZAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 237/84 D. RADIOTELEVISIONE ED IMPIANTI RADIOELETTRICI - APPARECCHIO PORTATILE - IMPIANTO NON AUTORIZZABILE - SANZIONE PENALE - PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, COMMERCIO E DETENZIONE DEGLI STESSI APPARECCHI - DEPENALIZZAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dell'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975 n. 103 in quanto spetta al legislatore, nell'ambito della sue discrezionalita', configurare le ipotesi di reato determinando la pena per ciascuna di esse e depenalizzare fatti dianzi configurati come reato.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dell'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975 n. 103 in quanto spetta al legislatore, nell'ambito della sue discrezionalita', configurare le ipotesi di reato determinando la pena per ciascuna di esse e depenalizzare fatti dianzi configurati come reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte