Sentenza 237/1984 (ECLI:IT:COST:1984:237)
Massima numero 13343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13338  13339  13340  13341  13342


Titolo
SENT. 237/84 F. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI DI TIPO PORTATILE - REGIME DELLA CONCESSIONE (OD AUTORIZZAZIONE) - ASSERITA LESIONE DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 21 Cost., degli artt. 184 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il secondo nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975 n. 103 in quanto la pretesa lesione del diritto della libera manifestazione del pensiero e' profilo estraneo alla norma sanzionatoria, riferendosi alla norma precettiva come tale non impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte