Sentenza 276/2020 (ECLI:IT:COST:2020:276)
Massima numero 42986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
01/12/2020; Decisione del
01/12/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. La norma censurata non viola i principi in materia di governo del territorio, in quanto il parametro interposto invocato - l'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 - non è pertinente. Esso riguarda infatti la salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati (e i vincoli da essi derivanti, ossia i vincoli urbanistici a contenuto espropriativo), mentre nel caso di specie le misure di salvaguardia sono state introdotte in applicazione dell'art. 8 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, riguardante le aree naturali protette, dalle quali misure derivano vincoli di natura conformativa, sottoposti a un regime diverso, caratterizzato in particolare dalla mancanza di un termine di scadenza.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. La norma censurata non viola i principi in materia di governo del territorio, in quanto il parametro interposto invocato - l'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 - non è pertinente. Esso riguarda infatti la salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati (e i vincoli da essi derivanti, ossia i vincoli urbanistici a contenuto espropriativo), mentre nel caso di specie le misure di salvaguardia sono state introdotte in applicazione dell'art. 8 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, riguardante le aree naturali protette, dalle quali misure derivano vincoli di natura conformativa, sottoposti a un regime diverso, caratterizzato in particolare dalla mancanza di un termine di scadenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 1
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte