Sentenza 238/1984 (ECLI:IT:COST:1984:238)
Massima numero 9755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9756
Titolo
SENT. 238/84 A. TRIBUTI (IN GENERE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 238/84 A. TRIBUTI (IN GENERE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 19, secondo comma, l. 2 dicembre 1975 n. 576 e 1, comma terzo, d.l. 10 dicembre 1976 n. 798, conv. in l. 8 febbraio 1977 n. 16, contenenti numerose proroghe dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, nonche' la sospensione di termini non scaduti, in quanto disponenti un regime eccezionale al fine di consentire la funzionalita' degli uffici ed il recupero all'erario di esigenti somme, non pongono in una ingiustificata condizione deteriore i contribuenti interessati ne' verso gli altri contribuenti, poiche' il trascorrere del tempo puo' costituire un legittimo motivo di differenziazione nel trattamento dei cittadini, ne' verso lo Stato, poiche' proroga e sospensione dei termini sono disposti egualmente a favore degli uffici e dei contribuenti; per la stessa ragione essi non violano i diritti di difesa in giudizio.
Gli artt. 19, secondo comma, l. 2 dicembre 1975 n. 576 e 1, comma terzo, d.l. 10 dicembre 1976 n. 798, conv. in l. 8 febbraio 1977 n. 16, contenenti numerose proroghe dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, nonche' la sospensione di termini non scaduti, in quanto disponenti un regime eccezionale al fine di consentire la funzionalita' degli uffici ed il recupero all'erario di esigenti somme, non pongono in una ingiustificata condizione deteriore i contribuenti interessati ne' verso gli altri contribuenti, poiche' il trascorrere del tempo puo' costituire un legittimo motivo di differenziazione nel trattamento dei cittadini, ne' verso lo Stato, poiche' proroga e sospensione dei termini sono disposti egualmente a favore degli uffici e dei contribuenti; per la stessa ragione essi non violano i diritti di difesa in giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte