Sentenza 239/1984 (ECLI:IT:COST:1984:239)
Massima numero 9548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 239/84 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONFESSIONI RELIGIOSE - COMUNITA' ISRAELITICHE - APPARTENENZA DI DIRITTO DEL CITTADINO EBREO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 239/84 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONFESSIONI RELIGIOSE - COMUNITA' ISRAELITICHE - APPARTENENZA DI DIRITTO DEL CITTADINO EBREO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma che dispone l'obbligatoria appartenenza di un soggetto, per il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volonta', alla Comunita' israelitica del luogo di residenza, viola l'art. 3 Cost., che afferma l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l'altro) "di razza" e "di religione", nonche' gli artt. 2 e 18 Cost., i quali tutelano come diritto inviolabile la liberta' di aderire e non aderire non solo alle associazioni ma anche a quelle "formazioni sociali", tra le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 18 Cost. - l'art. 4, r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731. - v. S. n. 69/1962 (sulla liberta' di non associarsi); v. anche S. nn. 117/1979 e 14/1973 (sulla liberta' di coscienza in materia religiosa, garantita dall'art. 19 Cost.).
La norma che dispone l'obbligatoria appartenenza di un soggetto, per il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volonta', alla Comunita' israelitica del luogo di residenza, viola l'art. 3 Cost., che afferma l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l'altro) "di razza" e "di religione", nonche' gli artt. 2 e 18 Cost., i quali tutelano come diritto inviolabile la liberta' di aderire e non aderire non solo alle associazioni ma anche a quelle "formazioni sociali", tra le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 18 Cost. - l'art. 4, r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731. - v. S. n. 69/1962 (sulla liberta' di non associarsi); v. anche S. nn. 117/1979 e 14/1973 (sulla liberta' di coscienza in materia religiosa, garantita dall'art. 19 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte