Sentenza 240/1984 (ECLI:IT:COST:1984:240)
Massima numero 10152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 240/84. FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE - FERROVIE IN CONCESSIONE - DIPENDENTI - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGATE SENZA L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - IMPUGNABILITA' DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNTA INOPPUGNABILITA' IN SEDE GIUDIZIARIA O DELL'IMPUGNABILITA' SIA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO SIA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - INFONDATEZZA DI QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD OPPOSTO ORIENTAMENTO ERMENEUTICO.
SENT. 240/84. FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE - FERROVIE IN CONCESSIONE - DIPENDENTI - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGATE SENZA L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - IMPUGNABILITA' DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE DELLA PRESUNTA INOPPUGNABILITA' IN SEDE GIUDIZIARIA O DELL'IMPUGNABILITA' SIA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO SIA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - INFONDATEZZA DI QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD OPPOSTO ORIENTAMENTO ERMENEUTICO.
Testo
Atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui tutte le sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti delle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione (ivi comprese quelle per le quali non sia previsto l'intervento del consiglio di disciplina) sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, punto 3, e 58 del Regolamento allegato A) al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in base all'erroneo assunto ermeneutico per cui tali norme consentirebbero un differenziato regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti suddetti, alcuni dei quali sarebbero devoluti alla cognizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice amministrativo, ovvero sottratti alla cognizione di entrambi.
Atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui tutte le sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti delle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione (ivi comprese quelle per le quali non sia previsto l'intervento del consiglio di disciplina) sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, punto 3, e 58 del Regolamento allegato A) al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in base all'erroneo assunto ermeneutico per cui tali norme consentirebbero un differenziato regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti suddetti, alcuni dei quali sarebbero devoluti alla cognizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice amministrativo, ovvero sottratti alla cognizione di entrambi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte