Sentenza 241/1984 (ECLI:IT:COST:1984:241)
Massima numero 10153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 241/84. ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E NON DELLA CORTE DEI CONTI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 103, SECONDO COMMA, COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - chiedendosi alla Corte di operare una scelta discrezionale fra il regime proprio dei giudizi ordinari e quello dei giudizi contabili, spettante esclusivamente al potere legislativo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, primo comma, della legge n. 6972 del 1890, nella parte in cui attribuisce alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, e non alla Corte dei conti, la cognizione dei giudizi di responsabilita' dipendenti dalla gestione amministrativa delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. - V. S. nn. 102/1977; 189/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte