Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esclusione dall'applicazione per le Regioni e le Province autonome che provvedono in via esclusiva al finanziamento del fabbisogno complessivo dello stesso sul loro territorio senza apporto a carico del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 116 e 117, terzo comma, Cost., e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in relazione agli artt. 4, 5, 7, 48 e 49 dello statuto speciale, del comma 4-bis dell'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto dell'abrogazione della disposizione impugnata).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 226 del 2020, n. 244 del 2018, n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 223 del 2017, n. 146 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 100 del 2017).