Ordinanza 244/1984 (ECLI:IT:COST:1984:244)
Massima numero 14801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 244/84. SPORT - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - PARTECIPAZIONE DI STRANIERI ALL'ATTIVITA' CALCISTICA - INTERPRETAZIONE DI REGOLAMENTO F.I.G.C. - ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 244/84. SPORT - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - PARTECIPAZIONE DI STRANIERI ALL'ATTIVITA' CALCISTICA - INTERPRETAZIONE DI REGOLAMENTO F.I.G.C. - ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 , n. 4 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), in riferimento all'art. 11 Cost. e all'art. 48 del Trattato istitutivo della C.E.E., nella parte in cui le dette norme fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e "manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a partecipare ad attivita' calcistica presso societa' nazionali, in quanto l'impugnativa avverso le predette norme e' rivolta al fine di censurare le norme del Regolamento F.I.G.C., che e' atto non avente forza di legge e percio' non soggetto al sindacato della Corte. - S. n. 101/1977.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 , n. 4 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), in riferimento all'art. 11 Cost. e all'art. 48 del Trattato istitutivo della C.E.E., nella parte in cui le dette norme fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e "manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a partecipare ad attivita' calcistica presso societa' nazionali, in quanto l'impugnativa avverso le predette norme e' rivolta al fine di censurare le norme del Regolamento F.I.G.C., che e' atto non avente forza di legge e percio' non soggetto al sindacato della Corte. - S. n. 101/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 48