Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 A. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA - FONDO COMUNE - RISORSA AUTONOMAMENTE UTILIZZABILE DALLE REGIONI - LEGGE FINANZIARIA 1984 - IMPOSIZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE (RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALI) - ILLEGITTIMITA'.
SENT. 245/84 A. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA - FONDO COMUNE - RISORSA AUTONOMAMENTE UTILIZZABILE DALLE REGIONI - LEGGE FINANZIARIA 1984 - IMPOSIZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE (RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALI) - ILLEGITTIMITA'.
Testo
Il fondo comune di cui all'art. 8 della l. 16 maggio 1970, n. 281 costituisce, alla pari dei proventi dei tributi regionali "propri", risorsa autonomamente utilizzabile dalle Regioni, per assolvere all'intero complesso delle loro "funzioni normali", senza alcun vincolo a specifiche destinazioni. Conseguentemente, lo Stato non puo' prescrivere che una spesa di interesse nazionale sia fatta gravare sul detto fondo, senza con cio' vulnerare l'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, occorrendo invece, per porre a carico delle Regioni una spesa siffatta, la previsione di una apposita copertura finanziaria. E' pertanto illegittimo, per violazione degli artt. 81, comma 4, 117 e 119 Cost., l'art. 7, comma 13, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1981 n. 151, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalle quote del fondo comune di cui all'art. 8 della l. 16 maggio 1970, n. 281, quanto alle Regioni a Statuto ordinario, e delle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome. - Cfr. S .n. 307/1983.
Il fondo comune di cui all'art. 8 della l. 16 maggio 1970, n. 281 costituisce, alla pari dei proventi dei tributi regionali "propri", risorsa autonomamente utilizzabile dalle Regioni, per assolvere all'intero complesso delle loro "funzioni normali", senza alcun vincolo a specifiche destinazioni. Conseguentemente, lo Stato non puo' prescrivere che una spesa di interesse nazionale sia fatta gravare sul detto fondo, senza con cio' vulnerare l'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, occorrendo invece, per porre a carico delle Regioni una spesa siffatta, la previsione di una apposita copertura finanziaria. E' pertanto illegittimo, per violazione degli artt. 81, comma 4, 117 e 119 Cost., l'art. 7, comma 13, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1981 n. 151, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalle quote del fondo comune di cui all'art. 8 della l. 16 maggio 1970, n. 281, quanto alle Regioni a Statuto ordinario, e delle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome. - Cfr. S .n. 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte