Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 B. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA - FONDO NAZIONALE PER I TRASPORTI - LEGGE FINANZIARIA 1984 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO IN MISURA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE QUADRO - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E DEL PRECETTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - INSUSSISTENZA.
SENT. 245/84 B. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA - FONDO NAZIONALE PER I TRASPORTI - LEGGE FINANZIARIA 1984 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO IN MISURA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE QUADRO - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E DEL PRECETTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - INSUSSISTENZA.
Testo
La determinazione definitiva della misura del fondo nazionale per i trasporti, per l'anno 1982, ha avuto luogo solo con l'art. 7, comma 11, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, oggetto di censura, dal momento che la legge quadro sui trasporti pubblici locali (l. 10 aprile 1981, n. 151) si riferiva, per tale determinazione, alla "quota storica" del fondo, solo provvisoriamente quantificata. Non si e' pertanto verificata, con la norma impugnata, una riduzione rispetto a somme gia' determinate ed assegnate alle Regioni, tale da provocare una lesione dell'art. 81, comma 4, Cost. in relazione agli stanziamenti gia' effettuati con leggi regionali. Ne' e' lesiva dell'autonomia finanziaria regionale la modifica della legislazione statale riguardante i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni, poiche' cio' non e' vietato dalla Costituzione, salva la censura, sul piano politico, del mancato o incompleto rispetto degli affidamenti che il legislatore statale abbia dato alle Regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 11, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma 4, 117, 118 e 119 Cost.). - Cfr. S.n. 307/1983.
La determinazione definitiva della misura del fondo nazionale per i trasporti, per l'anno 1982, ha avuto luogo solo con l'art. 7, comma 11, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, oggetto di censura, dal momento che la legge quadro sui trasporti pubblici locali (l. 10 aprile 1981, n. 151) si riferiva, per tale determinazione, alla "quota storica" del fondo, solo provvisoriamente quantificata. Non si e' pertanto verificata, con la norma impugnata, una riduzione rispetto a somme gia' determinate ed assegnate alle Regioni, tale da provocare una lesione dell'art. 81, comma 4, Cost. in relazione agli stanziamenti gia' effettuati con leggi regionali. Ne' e' lesiva dell'autonomia finanziaria regionale la modifica della legislazione statale riguardante i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni, poiche' cio' non e' vietato dalla Costituzione, salva la censura, sul piano politico, del mancato o incompleto rispetto degli affidamenti che il legislatore statale abbia dato alle Regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 11, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma 4, 117, 118 e 119 Cost.). - Cfr. S.n. 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte