Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 C. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA - FONDO NAZIONALE PER I TRASPORTI - LEGGE FINANZIARIA 1984 - INCREMENTO DEL FONDO PER IL 1983 - PORTATA FITTIZIA ED OMESSA RIVALUTAZIONE - INSUSSISTENZA - ABROGAZIONE DI ULTERIORI INCREMENTI PREVISTI DA NORME PREESISTENTI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 C. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA - FONDO NAZIONALE PER I TRASPORTI - LEGGE FINANZIARIA 1984 - INCREMENTO DEL FONDO PER IL 1983 - PORTATA FITTIZIA ED OMESSA RIVALUTAZIONE - INSUSSISTENZA - ABROGAZIONE DI ULTERIORI INCREMENTI PREVISTI DA NORME PREESISTENTI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 7, comma 12, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, non prevede un incremento meramente fittizio, per l'anno 1983, del fondo nazionale per i trasporti, ma ne rivaluta la misura definitivamente determinata dalla legge finanziaria 1983, non censurata sul punto nonostante la mancata rivalutazione dell'importo provvisorio per il 1982. Ne' la misura del fondo per l'anno 1983 e' decurtata dall'abrogazione delle norme indicate nella disposizione impugnata, poiche' queste subordinavano gli incrementi al verificarsi di determinate condizioni e comunque si riferivano al fondo per il 1984. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma 4, 117, 118, 119 Cost.). - Cfr. S. n. 307/1983.
L'art. 7, comma 12, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, non prevede un incremento meramente fittizio, per l'anno 1983, del fondo nazionale per i trasporti, ma ne rivaluta la misura definitivamente determinata dalla legge finanziaria 1983, non censurata sul punto nonostante la mancata rivalutazione dell'importo provvisorio per il 1982. Ne' la misura del fondo per l'anno 1983 e' decurtata dall'abrogazione delle norme indicate nella disposizione impugnata, poiche' queste subordinavano gli incrementi al verificarsi di determinate condizioni e comunque si riferivano al fondo per il 1984. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma 4, 117, 118, 119 Cost.). - Cfr. S. n. 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte