Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 D. REGIONI - PERSONALE REGIONALE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - LEGGE FINANZIARIA 1984 - BLOCCO DELLE ASSUNZIONI - DEROGHE - RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DA ATTI GOVERNATIVI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 D. REGIONI - PERSONALE REGIONALE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - LEGGE FINANZIARIA 1984 - BLOCCO DELLE ASSUNZIONI - DEROGHE - RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DA ATTI GOVERNATIVI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' lesiva dell'autonomia regionale una disciplina, qual e' quella dettata dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che, nel prorogare il blocco delle assunzioni di personale, subordina le nuove assunzioni presso le amministrazioni regionali e la autorizzazione regionale a nuove assunzioni presso le unita' sanitarie locali al rispetto di appositi atti governativi di indirizzo e coordinamento. E' infatti legittima la previsione in materia di tale funzione statale, quando il possibile contenuto degli atti di indirizzo e coordinamento sia rappresentato, come e' nella specie, non da semplici prescrizioni di blocco delle assunzioni, derogabile solo in casi stabiliti da organi governativi, ma dall'individuazione di limiti entro i quali debba risultare contenuta la spesa delle regioni derivante da nuove assunzioni, superabile solo in presenza di valutazioni di indispensabilita' da compiersi ad opera di organi regionali. Ne' la proroga del blocco vale ad escludere il carattere transitorio della misura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19, commi 3 e 4, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.). - Cfr. S. n. 307/83.
Non e' lesiva dell'autonomia regionale una disciplina, qual e' quella dettata dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che, nel prorogare il blocco delle assunzioni di personale, subordina le nuove assunzioni presso le amministrazioni regionali e la autorizzazione regionale a nuove assunzioni presso le unita' sanitarie locali al rispetto di appositi atti governativi di indirizzo e coordinamento. E' infatti legittima la previsione in materia di tale funzione statale, quando il possibile contenuto degli atti di indirizzo e coordinamento sia rappresentato, come e' nella specie, non da semplici prescrizioni di blocco delle assunzioni, derogabile solo in casi stabiliti da organi governativi, ma dall'individuazione di limiti entro i quali debba risultare contenuta la spesa delle regioni derivante da nuove assunzioni, superabile solo in presenza di valutazioni di indispensabilita' da compiersi ad opera di organi regionali. Ne' la proroga del blocco vale ad escludere il carattere transitorio della misura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19, commi 3 e 4, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.). - Cfr. S. n. 307/83.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte