Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 E. REGIONI - PERSONALE - LEGGE FINANZIARIA 1984 - BLOCCO DELLE ASSUNZIONI PRESSO ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI DEROGA DA PARTE DELLE REGIONI - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 245/84 E. REGIONI - PERSONALE - LEGGE FINANZIARIA 1984 - BLOCCO DELLE ASSUNZIONI PRESSO ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE - MANCATA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI DEROGA DA PARTE DELLE REGIONI - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La competenza a determinare i casi nei quali sia indispensabile procedere ad assunzioni di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni, in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 1984, spetta alle Regioni, e non all'autorita' governativa, e deve quindi essere esercitata dalle Regioni alle stesse condizioni previste per le nuove assunzioni presso le amministrazioni regionali. E' pertanto illegittimo l'art. 19, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziche' il Presidente del Consiglio dei ministri previa dichiarazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessita', i singoli casi in cui sia indispensabile procedere all'assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma 5, della l. 26 aprile 1983, n. 130.
La competenza a determinare i casi nei quali sia indispensabile procedere ad assunzioni di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni, in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 1984, spetta alle Regioni, e non all'autorita' governativa, e deve quindi essere esercitata dalle Regioni alle stesse condizioni previste per le nuove assunzioni presso le amministrazioni regionali. E' pertanto illegittimo l'art. 19, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziche' il Presidente del Consiglio dei ministri previa dichiarazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessita', i singoli casi in cui sia indispensabile procedere all'assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma 5, della l. 26 aprile 1983, n. 130.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte