Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 F. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - PERSONALE SANITARIO A RAPPORTO CONVENZIONATO - CONTROLLI SULL'ATTIVITA' - ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROFESSIONALI PER LA FISSAZIONE DI STANDARD MEDI ASSISTENZIALI E LA PREVISIONE DI ECCESSI NELLE PRESCRIZIONI MEDICHE PASSIBILI DI SANZIONI - INTERFERENZA CON LE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA ED ISTITUZIONE DI UN CONTROLLO ANOMALO SULLE UNITA' SANITARIE LOCALI - ESCLUSIONE - ATTINENZA DELLA PREVISIONE NORMATIVA ALLA DISCIPLINA DEL PERSONALE CONVENZIONATO - RISERVA A LEGGE STATALE O ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 F. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - PERSONALE SANITARIO A RAPPORTO CONVENZIONATO - CONTROLLI SULL'ATTIVITA' - ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROFESSIONALI PER LA FISSAZIONE DI STANDARD MEDI ASSISTENZIALI E LA PREVISIONE DI ECCESSI NELLE PRESCRIZIONI MEDICHE PASSIBILI DI SANZIONI - INTERFERENZA CON LE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA ED ISTITUZIONE DI UN CONTROLLO ANOMALO SULLE UNITA' SANITARIE LOCALI - ESCLUSIONE - ATTINENZA DELLA PREVISIONE NORMATIVA ALLA DISCIPLINA DEL PERSONALE CONVENZIONATO - RISERVA A LEGGE STATALE O ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 24, comma 1, lett. b), della l. 27 dicembre 1983, n. 730 (in combinazione con l'art. 32, comma 5, della stessa legge) che demanda ad accordi collettivi nazionali l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale, con la partecipazione dei rappresentanti dei medici convenzionati, per stabilire gli standards medi assistenziali e le ipotesi di eccesso di spesa passibili di sanzioni, attiene alla disciplina del personale sanitario nazionale a rapporto convenzionale. Tale disciplina e' riservata dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale a norme legislative statali o ad appositi accordi collettivi nazionali. La norma censurata, pertanto, non interferisce con la competenza regionale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ne' introduce una forma anomala di controllo sulle unita' sanitarie locali. La disciplina del personale convenzionato non costituisce infatti oggetto di alcuna potesta' legislativa regionale, ne' il controllo sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati puo' identificarsi con il controllo sugli enti locali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b), della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117 Cost.).
L'art. 24, comma 1, lett. b), della l. 27 dicembre 1983, n. 730 (in combinazione con l'art. 32, comma 5, della stessa legge) che demanda ad accordi collettivi nazionali l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale, con la partecipazione dei rappresentanti dei medici convenzionati, per stabilire gli standards medi assistenziali e le ipotesi di eccesso di spesa passibili di sanzioni, attiene alla disciplina del personale sanitario nazionale a rapporto convenzionale. Tale disciplina e' riservata dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale a norme legislative statali o ad appositi accordi collettivi nazionali. La norma censurata, pertanto, non interferisce con la competenza regionale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ne' introduce una forma anomala di controllo sulle unita' sanitarie locali. La disciplina del personale convenzionato non costituisce infatti oggetto di alcuna potesta' legislativa regionale, ne' il controllo sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati puo' identificarsi con il controllo sugli enti locali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b), della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte