Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 H. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DELLE REGIONI - PRELIEVO DEI MEZZI FINANZIARI - INSUFFICIENZA DELLE ASSEGNAZIONI DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - NECESSITA' DEL RICORSO ALLE ENTRATE DI PARTE CORRENTE - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE SICILIA - NATURA FACOLTATIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 H. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DELLE REGIONI - PRELIEVO DEI MEZZI FINANZIARI - INSUFFICIENZA DELLE ASSEGNAZIONI DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - NECESSITA' DEL RICORSO ALLE ENTRATE DI PARTE CORRENTE - LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE SICILIA - NATURA FACOLTATIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983 n. 730 - secondo il quale le Regioni possono assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive, con prelievo dalla quota del fondo sanitario nazionale - prevede chiaramente solo una facolta' per le Regioni di assicurare le prestazioni aggiuntive, sicche' non e' prospettabile lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, derivante dal necessario ricorso alle entrate di parte corrente a causa dell'insufficienza della quota del fondo, la quale non puo' assumere rilievo in difetto di impugnazione delle norme sull'entita' ed il riparto del fondo stesso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 32, comma 1, e 119 Cost., ed all'art. 19 dello Statuto della Regione siciliana).
L'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983 n. 730 - secondo il quale le Regioni possono assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive, con prelievo dalla quota del fondo sanitario nazionale - prevede chiaramente solo una facolta' per le Regioni di assicurare le prestazioni aggiuntive, sicche' non e' prospettabile lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, derivante dal necessario ricorso alle entrate di parte corrente a causa dell'insufficienza della quota del fondo, la quale non puo' assumere rilievo in difetto di impugnazione delle norme sull'entita' ed il riparto del fondo stesso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 32, comma 1, e 119 Cost., ed all'art. 19 dello Statuto della Regione siciliana).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 19
Altri parametri e norme interposte