Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/10/1984;  Decisione del  30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11360  11361  11362  11363  11364  11365  11366  11368  11369  11370  11371  11372  11373  11374  11375


Titolo
SENT. 245/84 I. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - OBBLIGO DI INSTAURARE UNA CONTABILITA' SEPARATA - OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - CONSEGUENTE LESIONE DELL'AUTONOMIA IN MATERIA DI CONTABILITA' REGIONALE E PROVINCIALE E DI CONTABILITA' DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - ESCLUSIONE - ESIGENZA DI DISTINZIONE TRA SPESE AUTONOMAMENTE DISPOSTE E SPESE FINANZIATE MEDIANTE IL FONDO SANITARIO NAZIONALE - SPECIFICAZIONE DI UN PRINCIPIO DI CONTABILITA' PUBBLICA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - secondo il quale le Regioni e Province autonome che assicurino prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle generali debbano farne oggetto di una contabilita' separata - prevede un obbligo che non riguarda le unita' sanitarie locali, ma le Regioni e Province autonome. Tale norma costituisce solo la specificazione di un princi'pio di contabilita' pubblica, che vuole distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione ed altre spese ulteriori, ed e' giustificata dall'interesse dello Stato a vedere evidenziata quella parte della spesa sanitaria che grava sui mezzi finanziari destinati al servizio sanitario nazionale per assicurare i livelli delle prestazioni sanitarie comunque garantiti a tutti i cittadini. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt, 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte