Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - RIPARTO ED UTILIZZO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - RICORSO DELLA REGIONE SICILIA - OMESSA MOTIVAZIONE DELL'IMPUGNATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - RIPARTO ED UTILIZZO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - RICORSO DELLA REGIONE SICILIA - OMESSA MOTIVAZIONE DELL'IMPUGNATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 (che stabilisce i criteri di riparto e di utilizzo del fondo sanitario nazionale), promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto, senza chiarire in quali parti e per quali specifici motivi la disposizione impugnata sarebbe lesiva della competenza regionale.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 (che stabilisce i criteri di riparto e di utilizzo del fondo sanitario nazionale), promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto, senza chiarire in quali parti e per quali specifici motivi la disposizione impugnata sarebbe lesiva della competenza regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte