Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti estranei al giudizio a quo e non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi di N. S. e altri nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv. Tali soggetti non sono parti dei giudizi principali, né sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale ivi dedotto.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015).