Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Individuazione diretta del beneficiario delle autorizzazioni (Ferrovie della Calabria srl), nel numero massimo di 200, previa verifica dei requisiti - Divieto di concedere nuove autorizzazioni fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 253003).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv., dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023 che, per far fronte all’incremento della domanda dovuto all’aumento dei flussi turistici, dispone il rilascio a Ferrovie della Calabria srl delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC. L’effetto ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 137 del 2024) della citata norma interposta – che precludeva la concessione di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale – la rende non più applicabile nel giudizio.