Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 M. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - DEROGA PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - ABROGAZIONE DELLA NORMA RELATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 78 DELLO STATUTO IVI RICHIAMATO - ESCLUSIONE DELLA NECESSITA' DEL RICHIAMO IN BASE ALLO STATUTO - ESIGENZE PEREQUATIVE DELLA DISPOSTA ABROGAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 M. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - DEROGA PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - ABROGAZIONE DELLA NORMA RELATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 78 DELLO STATUTO IVI RICHIAMATO - ESCLUSIONE DELLA NECESSITA' DEL RICHIAMO IN BASE ALLO STATUTO - ESIGENZE PEREQUATIVE DELLA DISPOSTA ABROGAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 27, ultimo comma, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - concernente i criteri di riparto e di utilizzo del fondo sanitario nazionale - abrogando l'inciso dell'art. 80 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 - il quale richiamava, per il finanziamento della spesa sanitaria, l'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, onde apportare deroga ai comuni criteri di riparto - non ha violato la suindicata norma statutaria. L'art. 78 dello Statuto speciale non concerne infatti la spesa sanitaria, ed il richiamo al meccanismo di riparto in esso previsto non era costituzionalmente necessario, bensi' il frutto di una libera scelta del legislatore. Detto richiamo comportava anzi un regime suscettibile di privilegiare gli abitanti del Trentino-Alto Adige, a detrimento di tutte le altre componenti del Paese, sicche' l'abrogazione dello stesso appare giustificata dall'esigenza di uniformita' delle prestazioni. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi primo ed ultimo, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa alle Province di Trento e Bolzano, in riferimento agli artt. 9 n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale).
L'art. 27, ultimo comma, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - concernente i criteri di riparto e di utilizzo del fondo sanitario nazionale - abrogando l'inciso dell'art. 80 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 - il quale richiamava, per il finanziamento della spesa sanitaria, l'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, onde apportare deroga ai comuni criteri di riparto - non ha violato la suindicata norma statutaria. L'art. 78 dello Statuto speciale non concerne infatti la spesa sanitaria, ed il richiamo al meccanismo di riparto in esso previsto non era costituzionalmente necessario, bensi' il frutto di una libera scelta del legislatore. Detto richiamo comportava anzi un regime suscettibile di privilegiare gli abitanti del Trentino-Alto Adige, a detrimento di tutte le altre componenti del Paese, sicche' l'abrogazione dello stesso appare giustificata dall'esigenza di uniformita' delle prestazioni. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi primo ed ultimo, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa alle Province di Trento e Bolzano, in riferimento agli artt. 9 n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
Altri parametri e norme interposte