Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/10/1984;  Decisione del  30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11360  11361  11362  11363  11364  11365  11366  11367  11368  11369  11371  11372  11373  11374  11375


Titolo
SENT. 245/84 G. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - VINCOLO DI DESTINAZIONE PER LE SOMME TRATTENUTE DALLE UNITA' SANITARIE LOCALI, DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE - PREVISTA UTILIZZAZIONE PER SPESE SANITARIE CORRENTI E SPESE DI INVESTIMENTO, IN PARTI EGUALI - LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - INSUSSISTENZA - INCIDENZA SULLE FUNZIONI SPETTANTI IN MATERIA ALLE PROVINCE E NON ALLA REGIONE - PRETESA LESIONE DELLE NORME PROVINCIALI SULLA CONTABILITA' - INSUSSISTENZA - PERSISTENTE DESTINAZIONE DELLE SOMME AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA - GIUSTIFICAZIONE DEL CRITERIO DI RIPARTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 25, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - il quale stabilisce che, a modifica di quanto previsto dall'art. 69 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 1 dello stesso art. 25 sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle Regioni e dalle Province autonome e sono utilizzate per il 50% ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50% per l'acquisto di attrezzature in conto capitale - non e' lesivo della competenza legislativa primaria della Regione Trentino-Alto Adige in materia di "ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri", in quanto la competenza in tema di "igiene e sanita'" spetta alle Province autonome e non alla Regione. La norma impugnata, imponendo un vincolo di destinazione sulle somme "trattenute", non ha tuttavia leso la competenza delle Province, poiche' ha consentito l'immediato utilizzo delle somme stesse senza farle passare per il fondo sanitario nazionale, e tale destinazione giustifica i vincoli contestualmente imposti sul loro utilizzo. Ne' e' pertinente il richiamo alle leggi provinciali di contabilita', che escludono vincoli di destinazione, stante l'opposta esigenza di evitare la distrazione di risorse destinate alla sanita' pubblica, con pregiudizio del principio, proprio della riforma sanitaria, dell'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 9 n. 10, 16, 54 n. 5 dello Statuto speciale T.A.A.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 54

Altri parametri e norme interposte