Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/10/1984;  Decisione del  30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11360  11361  11362  11363  11364  11365  11366  11367  11368  11369  11370  11372  11373  11374  11375


Titolo
SENT. 245/84 N. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - DISAVANZO NON RIPIANABILE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PREVISIONE DI POTERI SOSTITUTIVI DELLE REGIONI ALTERNATIVI ALLA RICHIESTA AL GOVERNO DI SCIOGLIMENTO DEI COMITATI DI GESTIONE - LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN TEMA DI CONTROLLI MEDIANTE L'INTRODUZIONE DI CONTROLLI ANOMALI - INSUSSISTENZA - SPETTANZA DEI CONTROLLI SOSTITUTIVI AI COMITATI REGIONALI SECONDO IL VIGENTE ORDINAMENTO - COMPETENZA DELLO STATO IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ORGANI NEL SETTORE DELLA SANITA'- COLLOCAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA REGIONE SUL PIANO DELLA COLLABORAZIONE CON LO STATO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - il quale prevede che, nel caso di disavanzo non ripianabile delle unita' sanitarie locali, la Regione provvede ad esercitare, mediante il Comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi, ovvero richiede al Commissario del Governo lo scioglimento del Comitato di gestione - non e' lesivo della competenza regionale in tema di controlli. La norma impugnata non introduce infatti innovazioni circa i controlli sostitutivi esercitabili da parte dei Comitati regionali di controllo, ma presuppone una competenza preesistente in base alla l. 10 febbraio 1953, n. 62, fermo restando che la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali, cui sono assimilate le unita' sanitarie locali, spetta in prima linea alle leggi della Repubblica; lo scioglimento dei Comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, quale atto di controllo sugli organi, e' di competenza dello Stato ai sensi della legge di riforma sanitaria, che attribuisce ai Comitati regionali solo i controlli sugli atti, e la previsione di una richiesta da parte della Regione al Commissario del Governo si colloca sul piano della collaborazione tra Stato e Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte