Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 N. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - DISAVANZO NON RIPIANABILE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PREVISIONE DI POTERI SOSTITUTIVI DELLE REGIONI ALTERNATIVI ALLA RICHIESTA AL GOVERNO DI SCIOGLIMENTO DEI COMITATI DI GESTIONE - LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN TEMA DI CONTROLLI MEDIANTE L'INTRODUZIONE DI CONTROLLI ANOMALI - INSUSSISTENZA - SPETTANZA DEI CONTROLLI SOSTITUTIVI AI COMITATI REGIONALI SECONDO IL VIGENTE ORDINAMENTO - COMPETENZA DELLO STATO IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ORGANI NEL SETTORE DELLA SANITA'- COLLOCAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA REGIONE SUL PIANO DELLA COLLABORAZIONE CON LO STATO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 N. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - DISAVANZO NON RIPIANABILE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PREVISIONE DI POTERI SOSTITUTIVI DELLE REGIONI ALTERNATIVI ALLA RICHIESTA AL GOVERNO DI SCIOGLIMENTO DEI COMITATI DI GESTIONE - LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN TEMA DI CONTROLLI MEDIANTE L'INTRODUZIONE DI CONTROLLI ANOMALI - INSUSSISTENZA - SPETTANZA DEI CONTROLLI SOSTITUTIVI AI COMITATI REGIONALI SECONDO IL VIGENTE ORDINAMENTO - COMPETENZA DELLO STATO IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ORGANI NEL SETTORE DELLA SANITA'- COLLOCAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA REGIONE SUL PIANO DELLA COLLABORAZIONE CON LO STATO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - il quale prevede che, nel caso di disavanzo non ripianabile delle unita' sanitarie locali, la Regione provvede ad esercitare, mediante il Comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi, ovvero richiede al Commissario del Governo lo scioglimento del Comitato di gestione - non e' lesivo della competenza regionale in tema di controlli. La norma impugnata non introduce infatti innovazioni circa i controlli sostitutivi esercitabili da parte dei Comitati regionali di controllo, ma presuppone una competenza preesistente in base alla l. 10 febbraio 1953, n. 62, fermo restando che la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali, cui sono assimilate le unita' sanitarie locali, spetta in prima linea alle leggi della Repubblica; lo scioglimento dei Comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, quale atto di controllo sugli organi, e' di competenza dello Stato ai sensi della legge di riforma sanitaria, che attribuisce ai Comitati regionali solo i controlli sugli atti, e la previsione di una richiesta da parte della Regione al Commissario del Governo si colloca sul piano della collaborazione tra Stato e Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 Cost.).
L'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - il quale prevede che, nel caso di disavanzo non ripianabile delle unita' sanitarie locali, la Regione provvede ad esercitare, mediante il Comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi, ovvero richiede al Commissario del Governo lo scioglimento del Comitato di gestione - non e' lesivo della competenza regionale in tema di controlli. La norma impugnata non introduce infatti innovazioni circa i controlli sostitutivi esercitabili da parte dei Comitati regionali di controllo, ma presuppone una competenza preesistente in base alla l. 10 febbraio 1953, n. 62, fermo restando che la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali, cui sono assimilate le unita' sanitarie locali, spetta in prima linea alle leggi della Repubblica; lo scioglimento dei Comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, quale atto di controllo sugli organi, e' di competenza dello Stato ai sensi della legge di riforma sanitaria, che attribuisce ai Comitati regionali solo i controlli sugli atti, e la previsione di una richiesta da parte della Regione al Commissario del Governo si colloca sul piano della collaborazione tra Stato e Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte