Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 O. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DELLE UNITA SANITARIE LOCALI - IMPOSIZIONE DEL RELATIVO OBBLIGO ALLE REGIONI ORDINARIE E SPECIALI E PROVINCE AUTONOME - PECULIARITA' DELLA MATERIA DELL'ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA. RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO, REGIONI E UNITA' SANITARIE LOCALI - TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INCIDENZA SULLO STATO DELLA PARTE ESSENZIALE DELLA SPESA SANITARIA - ILLEGITTIMITA', PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 119 E 81 COST., DELL'OBBLIGO IMPOSTO A REGIONI E PROVINCE.
SENT. 245/84 O. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DELLE UNITA SANITARIE LOCALI - IMPOSIZIONE DEL RELATIVO OBBLIGO ALLE REGIONI ORDINARIE E SPECIALI E PROVINCE AUTONOME - PECULIARITA' DELLA MATERIA DELL'ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA. RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO, REGIONI E UNITA' SANITARIE LOCALI - TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INCIDENZA SULLO STATO DELLA PARTE ESSENZIALE DELLA SPESA SANITARIA - ILLEGITTIMITA', PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 119 E 81 COST., DELL'OBBLIGO IMPOSTO A REGIONI E PROVINCE.
Testo
L'assistenza sanitaria ed ospedaliera non si risolve in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensita' dei limiti cui sono in tale campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle Regioni, sia per le peculiari forme e modalita' di finanziamento della relativa spesa pubblica, sia per i tipici rapporti che l'ordinamento vigente stabilisce tra le varie specie di enti ed organismi operanti nella materia. Pur non essendo secondario il ruolo attribuito, nel settore in esame, alle Regioni, la parte essenziale della spesa sanitaria ed ospedaliera non puo' non gravare sullo Stato, poiche' il diritto alla salute spetta egualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale. Gran parte della spesa sanitaria si forma inoltre indipendentemente dalle scelte regionali, sicche' non puo' essere addossata alle Regioni l'effettiva responsabilita' delle spese delle unita' sanitarie locali, indipendentemente dai fattori che abbiano prodotto il disavanzo delle stesse. E' pertanto illegittimo l'art. 29, comma 2, n. 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della l. n. 281 del 1970, quanto alle Regioni a Statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome.
L'assistenza sanitaria ed ospedaliera non si risolve in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensita' dei limiti cui sono in tale campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle Regioni, sia per le peculiari forme e modalita' di finanziamento della relativa spesa pubblica, sia per i tipici rapporti che l'ordinamento vigente stabilisce tra le varie specie di enti ed organismi operanti nella materia. Pur non essendo secondario il ruolo attribuito, nel settore in esame, alle Regioni, la parte essenziale della spesa sanitaria ed ospedaliera non puo' non gravare sullo Stato, poiche' il diritto alla salute spetta egualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale. Gran parte della spesa sanitaria si forma inoltre indipendentemente dalle scelte regionali, sicche' non puo' essere addossata alle Regioni l'effettiva responsabilita' delle spese delle unita' sanitarie locali, indipendentemente dai fattori che abbiano prodotto il disavanzo delle stesse. E' pertanto illegittimo l'art. 29, comma 2, n. 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della l. n. 281 del 1970, quanto alle Regioni a Statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte