Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 P. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI - DEFINIZIONE DI CAPITOLATI GENERALI E SPECIALI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' - NON CONFIGURA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - SPETTANZA ALLE REGIONI DELLA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI FORNITURA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 COST. E DELLE CORRISPONDENTI STAUIZIONI DEGLI STATUTI SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 245/84 P. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI - DEFINIZIONE DI CAPITOLATI GENERALI E SPECIALI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' - NON CONFIGURA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - SPETTANZA ALLE REGIONI DELLA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI FORNITURA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 COST. E DELLE CORRISPONDENTI STAUIZIONI DEGLI STATUTI SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nell'ambito delle norme statali di principio e ferme restando le competenze riservate allo Stato, spetta alle Regioni disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi, con particolare riguardo alla loro contabilita' (artt. 15, comma 9, e 50, comma 1, l. n. 833/1978), ivi compresi i contratti di fornitura. L'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede la definizione da parte del Ministro della sanita' di capitolati generali e speciali per le forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, non attribuisce al Ministro una funzione di indirizzo e coordinamento in deroga all'art. 5 della l. n. 833/1978, che riserva al Governo tale funzione. Ne' la norma suindicata assolve all'esigenza di tutelare interessi che, per natura o dimensione, attengono all'intera comunita' nazionale e restano quindi necessariamente affidati all'apprezzamento del Governo, cosi' da giustificare il ritrasferimento delle funzioni relative dalle Regioni allo Stato. E' pertanto illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonche' degli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana, l'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730. - Cfr. S.n. 150/1982.
Nell'ambito delle norme statali di principio e ferme restando le competenze riservate allo Stato, spetta alle Regioni disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi, con particolare riguardo alla loro contabilita' (artt. 15, comma 9, e 50, comma 1, l. n. 833/1978), ivi compresi i contratti di fornitura. L'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede la definizione da parte del Ministro della sanita' di capitolati generali e speciali per le forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, non attribuisce al Ministro una funzione di indirizzo e coordinamento in deroga all'art. 5 della l. n. 833/1978, che riserva al Governo tale funzione. Ne' la norma suindicata assolve all'esigenza di tutelare interessi che, per natura o dimensione, attengono all'intera comunita' nazionale e restano quindi necessariamente affidati all'apprezzamento del Governo, cosi' da giustificare il ritrasferimento delle funzioni relative dalle Regioni allo Stato. E' pertanto illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonche' degli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana, l'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730. - Cfr. S.n. 150/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte