Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 Q. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ALBO REGIONALE DEI FORNITORI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE, CLASSI DI APPARTENENZA E REQUISITI DI ISCRIZIONE - INTRODUZIONE DI NUOVA DISCIPLINA DI PRINCIPIO - LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 Q. SANITA' PUBBLICA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ALBO REGIONALE DEI FORNITORI - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA' DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE, CLASSI DI APPARTENENZA E REQUISITI DI ISCRIZIONE - INTRODUZIONE DI NUOVA DISCIPLINA DI PRINCIPIO - LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 31, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - con il quale viene istituito presso le Regioni l'albo regionale dei fornitori del servizio sanitario nazionale, ed e' affidato al Ministro della sanita' il compito di individuare le tipologie e le classi di appartenenza ed i requisiti per l'iscrizione - non e' lesivo dell'autonomia regionale. Tale disposizione introduce una nuova disciplina di principio, senza esaurire la competenza delle Regioni, alle quali e' demandata la tenuta degli albi. E la competenza del Ministro risponde all'obbligo di assicurare il rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, in vista dei requisiti minimi atti o garantire la fondamentale uniformita' delle prestazioni sanitarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna,Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 Cost. ed agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione siciliana).
L'art. 31, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - con il quale viene istituito presso le Regioni l'albo regionale dei fornitori del servizio sanitario nazionale, ed e' affidato al Ministro della sanita' il compito di individuare le tipologie e le classi di appartenenza ed i requisiti per l'iscrizione - non e' lesivo dell'autonomia regionale. Tale disposizione introduce una nuova disciplina di principio, senza esaurire la competenza delle Regioni, alle quali e' demandata la tenuta degli albi. E la competenza del Ministro risponde all'obbligo di assicurare il rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, in vista dei requisiti minimi atti o garantire la fondamentale uniformita' delle prestazioni sanitarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna,Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 Cost. ed agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione siciliana).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte