Sentenza 245/1984 (ECLI:IT:COST:1984:245)
Massima numero 11375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/10/1984; Decisione del
30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 245/84 R. REGIONI IN GENERE - AUTONOMIA FINANZIARIA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - DEPOSITI PRESSO AZIENDE DI CREDITO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELLE REGIONI - LIMITI - CONTROLLO DEL FLUSSO DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA NEL QUADRO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL CREDITO - LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - RIDUZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEPOSITABILI - PROBLEMA DI POLITICA ECONOMICA NON PROSPETTABILE AVANTI LA CORTE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/84 R. REGIONI IN GENERE - AUTONOMIA FINANZIARIA - LEGGE FINANZIARIA 1984 - DEPOSITI PRESSO AZIENDE DI CREDITO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELLE REGIONI - LIMITI - CONTROLLO DEL FLUSSO DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA NEL QUADRO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL CREDITO - LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - INSUSSISTENZA - RIDUZIONE DELLE DISPONIBILITA' DEPOSITABILI - PROBLEMA DI POLITICA ECONOMICA NON PROSPETTABILE AVANTI LA CORTE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 35, comma 14, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - che riduce ulteriormente le disponibilita' che le Regioni possono depositare, a qualsiasi titolo, presso le aziende di credito - non e' lesivo dell'autonomia finanziaria delle Regioni. La disciplina in oggetto - secondo la giurisprudenza della Corte - si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilita' di cassa, coordinandolo alle esigenze dell'economia nazionale, nel quadro di quella regolamentazione del credito che e' dovere peculiare dello Stato, senza precludere alle Regioni la facolta' di disporre delle proprie risorse. E l'ulteriore riduzione delle disponibilita' depositabili - rispetto all'art. 21, comma 4, del d.l. n. 463/1983 convertito nella l. n. 638/1983 - si risolve in un problema di politica economica che non si presta ad essere preso in esame dalla Corte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 14, della. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost.). - Cfr. SS. nn. 162/1982, 307/1983.
L'art. 35, comma 14, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - che riduce ulteriormente le disponibilita' che le Regioni possono depositare, a qualsiasi titolo, presso le aziende di credito - non e' lesivo dell'autonomia finanziaria delle Regioni. La disciplina in oggetto - secondo la giurisprudenza della Corte - si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilita' di cassa, coordinandolo alle esigenze dell'economia nazionale, nel quadro di quella regolamentazione del credito che e' dovere peculiare dello Stato, senza precludere alle Regioni la facolta' di disporre delle proprie risorse. E l'ulteriore riduzione delle disponibilita' depositabili - rispetto all'art. 21, comma 4, del d.l. n. 463/1983 convertito nella l. n. 638/1983 - si risolve in un problema di politica economica che non si presta ad essere preso in esame dalla Corte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 14, della. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost.). - Cfr. SS. nn. 162/1982, 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte