Sentenza 246/1984 (ECLI:IT:COST:1984:246)
Massima numero 9584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  30/10/1984;  Decisione del  30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 246/84. ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - DETERMINAZIONE DEL CANONE - RIFERIMENTO AI PARAMETRI STABILITI DALLE LEGGI DI RIFORMA AGRARIA N. 230 E N. 841 DEL 1950 - DISSOCIAZIONE TEMPORALE TRA MOMENTO DI ABLAZIONE DEL DIRITTO E MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL FONDO - PRETESO CONTRASTO CON ART. 42, COMMA TERZO, COST. - NON PERTINENZA DI TALE PARAMETRO RISPETTO AD UN CONTRATTO COSTITUTIVO DI UN DIRITTO REALE LIMITATO, IMPLICANTE NEL CORSO DEL SUO SVOLGIMENTO RAPPORTI CREDITORI-DEBITORI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 42, terzo comma, Cost., che stabilisce i limiti dell'espropriazione per pubblica utilita' e regola il conflitto fra la proprieta' privata ed il potere d'imperio spettante ad Enti pubblici, non e' applicabile all'enfiteusi, la quale rinviene la sua fonte in un contratto che da' vita, nel momento costitutivo, ad un diritto reale di godimento e, nel suo divenire, a rapporti creditori-debitori (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, legge 14 giugno 1974, n. 270, per violazione dell'art. 42 terzo comma, Cost., nella parte in cui, ai fini della determinazione del canone infiteutico, si riferisce ai parametri stabiliti dalle leggi di riforma fondiaria). - cfr. S. nn. 37/1969, 53/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte