Sentenza 247/1984 (ECLI:IT:COST:1984:247)
Massima numero 10154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  30/10/1984;  Decisione del  30/10/1984
Deposito del 05/11/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 247/84. IMPIEGO PUBBLICO - SALARIATI DELLO STATO - OPERAI - DURATA MASSIMA DELL'ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DISPENSA DAL SERVIZIO QUANDO PER INFERMITA' NON SIANO IN GRADO DI RIPRENDERE L'ATTIVITA' - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIEGATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA'.

Testo
Posto che la distinzione fra operai ed impiegati, basata su criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del 1924, non e' idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacita' di guadagno in ordine al regime previdenziale (come gia' riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 160 del 1971), deve, per identita' di ratio, riconoscersi l'illegittimita' costituzionale delle norme che non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza per motivi di salute con conservazione del posto per gli operai dello Stato e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte