Sentenza 249/1984 (ECLI:IT:COST:1984:249)
Massima numero 11488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  08/11/1984;  Decisione del  08/11/1984
Deposito del 14/11/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 249/84. CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE A CARICO DEL FONDO IMMOBILIARE - SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE DEL DEBITORE - OMESSA NOTIFICA GIUDIZIALE DEL TITOLO DI ACQUISTO ALL'ISTITUTO DI CREDITO - ASSERITO PRIVILEGIO DEGLI ENTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CREDITORI IPOTECARI - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La tutela costituzionale apprestata dall'art. 24 Cost. non e' incompatibile con l'imposizione di oneri e condizioni purche' collegati a situazione di agevole rilevazione (l'esistenza di un'ipoteca) e di facile adempimento (la notificazione del subentro successore a titolo universale o particolare nelle titolarita' del bene ipotecato). Ne' giova elencare gli inconvenienti che deriverebbero all'attuale proprietario del bene ipotecato dalla mancata partecipazione al processo esecutivo, dipendendo tali inconvenienti dalla inosservanza di un non pesante dovere. Ne' puo' addursi la violazione del principio di eguaglianza richiamando gli ingiustificati privilegi di cui godono gli enti esercenti il credito fondiario rispetto alla genericita' dei creditori ipotecari, e la situazione di particolare soggezione in cui si trovano gli aventi causa del debitore di istituto di credito fondiario rispetto a qualsiasi altro debitore ipotecario, dato che le speciali garanzie assicurate agli istituti di credito fondiario rispondono a particolari esigenze del settore. Non sono, pertanto fondate - in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, il quale impone ai successori a titolo universale o particolare del debitore ed agli aventi causa l'onere della notifica all'istituto di credito fondiario del subentro nel possesso e godimento del fondo ipotecato, in difetto della quale l'istituto potra' procedere alla esecuzione ugualmente nei confronti del debitore iscritto (a prescindere dalla chiamata in giudizio dei subentrati). - V. Sent. n. 166/1963 - " " 112/1964 - " " 61/1968 - " " 211/1976

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte