Ordinanza 250/1984 (ECLI:IT:COST:1984:250)
Massima numero 14803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  08/11/1984;  Decisione del  08/11/1984
Deposito del 14/11/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 250/84. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA (O CONSENSO ALLA GUIDA) SENZA I REQUISITI PRESCRITTI - SANZIONI ACCESSORIE DELLA CONFISCA DEL VEICOLO E DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE - MANCATA PREVISIONE - RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DI NORMA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 80 bis e 80 ter d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) in relazione all'art. 79, quarto ed ottavo comma, stesso d.P.R., nella parte in cui non prevedono le sanzioni accessorie della confisca e, rispettivamente, della sospensione della patente anche nei confronti del soggetto attivo dei reati di guida senza il possesso delle condizioni richieste e di affidamento o consenso alla guida a persone sprovvista degli stessi requisiti, in quanto viene richiesta alla Corte di pronunciare, in violazione del principio di legalita' consacrato nell'art. 25 Cost., una sentenza estensiva delle sanzioni accessorie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte