Ordinanza 251/1984 (ECLI:IT:COST:1984:251)
Massima numero 14804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  08/11/1984;  Decisione del  08/11/1984
Deposito del 14/11/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 251/84. CIRCOLAZIONE STRADALE - REGIME SANZIONATORIO - OMESSA PREVISIONE DI PENE ACCESSORIE IN RELAZIONE ALL'INFRAZIONE DI ESERCITAZIONE ALLA GUIDA SENZA LE CONDIZIONI PRESCRITTE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RICHIESTA DI PRONUNCIA ESTENSIVA DI SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 80 bis e 80 ter (in relazione agli artt. 79, quarto e ottavo comma, 80 e 83) d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), nella parte in cui non prevedono le pene accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto viene dal giudice rimettente richiesto di pronunciare una sentenza estensiva di sanzioni penali, in contrasto con il principio di legalita' consacrato nell'art. 25 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte