Ordinanza 252/1984 (ECLI:IT:COST:1984:252)
Massima numero 14805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
08/11/1984; Decisione del
08/11/1984
Deposito del 14/11/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 252/84. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGHE E VINCOLI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI AGRARI - ESENZIONE DEI TERRENI SUI QUALI IL PROPRIETARIO DEL FONDO INTENDA COSTRUIRE EDIFICI PER ABITAZIONI - OMESSA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO PER IL CONCESSIONARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUITA' DEI RAPPORTI TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO NELLA DISCIPLINA DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - IUS SUPERVENIENS - APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 252/84. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGHE E VINCOLI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI AGRARI - ESENZIONE DEI TERRENI SUI QUALI IL PROPRIETARIO DEL FONDO INTENDA COSTRUIRE EDIFICI PER ABITAZIONI - OMESSA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO PER IL CONCESSIONARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUITA' DEI RAPPORTI TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO NELLA DISCIPLINA DEI VINCOLI ALLA PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - IUS SUPERVENIENS - APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 44 Cost. - dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (contenente disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che sara' occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al concessionario per la eventuale perdita di produttivita' del fondo, essendo nel frattempo intervenuta la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50 che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonche' un equo indennizzo per la perdita di produttivita' subita dal fondo stesso (art. 43), e stabilendo all'art. 53 che l'applicazione della nuova disciplina si estenda ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per cui, non essendosi verificata nessuna di tali condizioni nei giudizi a quibus, si appalesa indispensabile un nuovo esame della rilevanza della questione proposta alla luce della normativa sopravvenuta.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 44 Cost. - dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (contenente disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che sara' occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al concessionario per la eventuale perdita di produttivita' del fondo, essendo nel frattempo intervenuta la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50 che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonche' un equo indennizzo per la perdita di produttivita' subita dal fondo stesso (art. 43), e stabilendo all'art. 53 che l'applicazione della nuova disciplina si estenda ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per cui, non essendosi verificata nessuna di tali condizioni nei giudizi a quibus, si appalesa indispensabile un nuovo esame della rilevanza della questione proposta alla luce della normativa sopravvenuta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
co. 1
Altri parametri e norme interposte