Sentenza 255/1984 (ECLI:IT:COST:1984:255)
Massima numero 10155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  27/11/1984;  Decisione del  27/11/1984
Deposito del 03/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 255/84. PENSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INDENNITA' DI BUONUSCITA - ORFANI - INTRODUZIONE DI PARITA' DI TRATTAMENTO FRA ORFANE E ORFANI, PRIVANDO LE FIGLIE NUBILI DI UN DIRITTO LORO SPETTANTE, SOLO PERCHE' MAGGIORENNI - ILLEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, PER ECCESSO DI DELEGA.

Testo
L'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, avendo, in combinato disposto con l'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 dello stesso anno, determinato l'abrogazione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 1407 del 1956 (che attribuiva il diritto all'indennita' di buonuscita alle orfane maggiorenni di dipendenti statali sotto la sola condizione di nubilato), sia pure nell'ottica di una parificazione del trattamento riservato, in parte qua, ai figli superstiti, senza distinzione di sesso (potendo, alla stregua del detto combinato disposto, sia gli orfani che le orfane maggiorenni divenire titolari del menzionato diritto in presenza dell'identica condizione consistente nella titolarita' del diritto a pensione di riversibilita') eccede dai limiti della delega di cui all'art. 6 della legge n. 775 del 1970 (che avrebbe consentito soltanto rimaneggiamenti della previgente normativa intesi alla semplificazione e allo snellimento delle procedure) ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo, con la conseguenza che, non potendo la relativa declaratoria avvenire in senso ripristinatorio dell'abrogata normativa (poiche' si rinnoverebbe in tal guisa l'anteriore disparita' di trattamento tra le figlie e i figli maggiorenni), ne' in quello radicale, idoneo a travolgere l'intero riferimento - contenuto nella norma impugnata - agli "orfani... che conseguano il diritto alla pensione di riversibilita'" (poiche' ne risulterebbe, per altro verso, altresi' violato lo stesso principio di eguaglianza, negandosi agli orfani in genere il diritto all'indennita' di buonuscita, a beneficio di altre categorie di superstiti, non considerate dalla legge n. 1407 del 1956 e quindi posposti agli orfani stessi), la soluzione costituzionalmente obbligata va ravvisata in quella idonea a caducare la parte della norma impugnata che ricollega il diritto degli orfani maggiorenni all'indennita' di buonuscita alla circostanza che i medesimi conseguano il diritto alla pensione di riversibilita', anticipando, in tal modo il piu' favorevole regime introdotto con la successiva legge n. 177 del 1976 (art. 7, secondo comma).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte