Sentenza 257/1984 (ECLI:IT:COST:1984:257)
Massima numero 10156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
27/11/1984; Decisione del
27/11/1984
Deposito del 03/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10157
Titolo
SENT. 257/84 A. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE IN CONCESSIONE - DIPENDENTI - ESPLETAMENTO DI FATTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA ATTRIBUITA - PROMOZIONE - SUBORDINAZIONE A PROVVEDIMENTO SCRITTO CHE LI INVESTA FORMALMENTE DI TALI MANSIONI - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 257/84 A. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE IN CONCESSIONE - DIPENDENTI - ESPLETAMENTO DI FATTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA ATTRIBUITA - PROMOZIONE - SUBORDINAZIONE A PROVVEDIMENTO SCRITTO CHE LI INVESTA FORMALMENTE DI TALI MANSIONI - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le disposizioni che non consentono ai dipendenti delle imprese concessionarie di trasporti pubblici, che esercitano solo di fatto mansioni corrispondenti a grado superiore a quello formalmente attribuito, di conseguire anche di diritto il grado superiore non contrastano col principio di eguaglianza, attesa la peculiarita' che, in ragione degli interessi che si ricollegano all'esercizio del pubblico servizio di trasporto, contraddistinguono il rapporto di lavoro di detti dipendenti rispetto a quello dei dipendenti degli enti pubblici economici, sicche', alla stregua della costante giurisprudenza della Corte in materia di siffatte peculiarita', appare manifestamente infondata la questione di costituzionalita' delle menzionate disposizioni, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. - V. S. nn. 39/1969; 130/1970; 57/1972; 168/1973.
Le disposizioni che non consentono ai dipendenti delle imprese concessionarie di trasporti pubblici, che esercitano solo di fatto mansioni corrispondenti a grado superiore a quello formalmente attribuito, di conseguire anche di diritto il grado superiore non contrastano col principio di eguaglianza, attesa la peculiarita' che, in ragione degli interessi che si ricollegano all'esercizio del pubblico servizio di trasporto, contraddistinguono il rapporto di lavoro di detti dipendenti rispetto a quello dei dipendenti degli enti pubblici economici, sicche', alla stregua della costante giurisprudenza della Corte in materia di siffatte peculiarita', appare manifestamente infondata la questione di costituzionalita' delle menzionate disposizioni, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. - V. S. nn. 39/1969; 130/1970; 57/1972; 168/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte