Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020, che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - dispone la sospensione del termine di prescrizione del reato anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. La norma censurata rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus, non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. (Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato. Nell'esercizio di tale discrezionalità, il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale: da una parte, l'esigenza che i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti e che le vittime dei reati siano tutelate; dall'altra, l'interesse dell'imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo, in considerazione dell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 115 del 2018, n. 24 del 2017, n. 45 del 2015, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971; ordinanza n. 337 del 1999).