Ordinanza 262/1984 (ECLI:IT:COST:1984:262)
Massima numero 14808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  27/11/1984;  Decisione del  27/11/1984
Deposito del 03/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 262/84. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - AREE EDIFICABILI - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' AGGIUNTIVA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 14, nono (recte: comma quinto) l. 28 gennaio 1977, n. 10 nella parte in cui non prevede per il proprietario coltivatore diretto del fondo l'indennita' aggiuntiva nell'ipotesi in cui non si verifichi la cessione volontaria, in quanto il giudice a quo non motiva affetto in ordine alla rilevanza della prospettata questione (peraltro gia' decisa nel merito). - S. n. 5/1980. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 l. 29 luglio 1980, n. 385, sollevata in riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, terzo comma, e 113 Cost. (v. al riguardo S. n. 223/1983).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte