Ordinanza 263/1984 (ECLI:IT:COST:1984:263)
Massima numero 14809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  27/11/1984;  Decisione del  27/11/1984
Deposito del 03/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 263/84. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - COMPLESSI ADIBITI A SERVIZI ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - REGIMI NORMATIVI DISTINTI - PRETESE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - LORO ELIMINAZIONE CON UNA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPOSSIBILITA' - SCELTE SPETTANTI AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 quater l. 8 ottobre 1976, n. 690, in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti produttivi. La Corte infatti non e' "abilitata a esercitare scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma puo' solo ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole gia' stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dall'ordinamento". E nella specie l'art. 1 quater, anziche' dettare regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una serie di scelte politiche, concernenti i piu' diversi complessi di situazioni, la specifica sorte delle quali potra' essere certo mutata ma sulla base di opzioni e di valutazioni che eccedono la competenza della Corte. - S. n. 314/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte