Ordinanza 267/1984 (ECLI:IT:COST:1984:267)
Massima numero 12844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
27/11/1984; Decisione del
27/11/1984
Deposito del 03/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 267/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SETTIMO COMMA - CONDANNATO PER LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - ASSUNTA MANCANZA DI DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO LA PRONUNZIA DELLA CONDANNA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 267/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SETTIMO COMMA - CONDANNATO PER LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - ASSUNTA MANCANZA DI DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO LA PRONUNZIA DELLA CONDANNA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 91, settimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, in quanto esclude ogni discrezionalita' del giudice che decide la sospensione della patente di guida del condannato per lesioni colpose gravi o gravissime in dipendenza della circolazione; e cio' in quanto la decisione della Corte non avrebbe potuto avere carattere pregiudiziale rispetto all'applicabilita' della sospensione della patente, posto che la questione risulta proposta in un caso in cui si trattava di un'ipotesi di colpa specifica, insuscettibile di essere inquadrata tra quelle estremamente lievi, per cui sarebbe giustificata la discrezionalita' del giudice, e in altro caso in cui era gia' intervenuta condanna e la sanzione pertanto non sarebbe stata mai irrogabile, non essendo predeterminata in misura fissa.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 91, settimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, in quanto esclude ogni discrezionalita' del giudice che decide la sospensione della patente di guida del condannato per lesioni colpose gravi o gravissime in dipendenza della circolazione; e cio' in quanto la decisione della Corte non avrebbe potuto avere carattere pregiudiziale rispetto all'applicabilita' della sospensione della patente, posto che la questione risulta proposta in un caso in cui si trattava di un'ipotesi di colpa specifica, insuscettibile di essere inquadrata tra quelle estremamente lievi, per cui sarebbe giustificata la discrezionalita' del giudice, e in altro caso in cui era gia' intervenuta condanna e la sanzione pertanto non sarebbe stata mai irrogabile, non essendo predeterminata in misura fissa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte