Sentenza 268/1984 (ECLI:IT:COST:1984:268)
Massima numero 9773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  03/12/1984;  Decisione del  03/12/1984
Deposito del 06/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9774  9775


Titolo
SENT. 268/84 A. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA SUL BOLLO - PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ATTI GIUDIZIARI DEI PRIVATI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO IN PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI NEI CONFRONTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI E RELATIVI A RAPPORTI TRIBUTARI - RITENUTA APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA REGOLA DEL "SOLVE ET REPETE" IN VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA - NATURA DEL TRIBUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'assoggettamento all'imposta di bollo degli atti giudiziari dei privati in procedimenti giurisdizionali nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici e relativi a rapporti tributari costituisce un legittimo onere patrimoniale di carattere generale - che non ha alcun rapporto con l'oggetto della controversia - imposto alla generalita' dei soggetti quando questi vogliano agire in sede giurisdizionale; al contrario la regola del "solve et repete", gia' dichiarata incostituzionale, rappresentava un onere particolare imposto a chi agisse in giudizio contro il fisco per negare una propria obbligazione tributaria e - con il prescrivere il previo adempimento di detta obbligazione - era strettamente connessa con l'oggetto della lite, invertendo cosi' il principio giuridico generale per cui qualsiasi prestazione pretesa dalla controparte, in tanto e' dovuta, nel caso di contestazione, in quanto ne sia stata accertata l'esistenza in sede giurisdizionale. Dalla diversita' della "ratio" dei due istituti deriva che l'assoggettamento all'imposta di bollo non viola l'art. 24 Cost., giacche' se la giurisdizione e' una funzione fondamentale dello Stato da cio' non si puo' dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una garanzia di gratuita' della protezione giudiziaria (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 21/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte