Sentenza 268/1984 (ECLI:IT:COST:1984:268)
Massima numero 9774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
03/12/1984; Decisione del
03/12/1984
Deposito del 06/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 268/84 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - FUNZIONE FONDAMENTALE DELLO STATO - GARANZIA DELLA GRATUITA' DELLA PROTEZIONE GIUDIZIARIA - NON NECESSITA' - ONERI IMPOSTI A CHI AGISCE IN GIUDIZIO - LEGITTIMITA' - REGIME DI FAVORE ASSICURATO AI NON ABBIENTI.
SENT. 268/84 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - FUNZIONE FONDAMENTALE DELLO STATO - GARANZIA DELLA GRATUITA' DELLA PROTEZIONE GIUDIZIARIA - NON NECESSITA' - ONERI IMPOSTI A CHI AGISCE IN GIUDIZIO - LEGITTIMITA' - REGIME DI FAVORE ASSICURATO AI NON ABBIENTI.
Testo
La giurisdizione e' una funzione fondamentale dello Stato, ma da cio' non si puo' dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una garanzia di gratuita' della protezione giudiziaria. Al contrario, proprio il terzo comma dell'art. 24 Cost., nel prevedere che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia costituzionalmente legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi e' esercitata una attivita' di giustizia. - cfr. S. n. 41/1972.
La giurisdizione e' una funzione fondamentale dello Stato, ma da cio' non si puo' dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una garanzia di gratuita' della protezione giudiziaria. Al contrario, proprio il terzo comma dell'art. 24 Cost., nel prevedere che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia costituzionalmente legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi e' esercitata una attivita' di giustizia. - cfr. S. n. 41/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte