Sentenza 268/1984 (ECLI:IT:COST:1984:268)
Massima numero 9774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  03/12/1984;  Decisione del  03/12/1984
Deposito del 06/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9773  9775


Titolo
SENT. 268/84 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - FUNZIONE FONDAMENTALE DELLO STATO - GARANZIA DELLA GRATUITA' DELLA PROTEZIONE GIUDIZIARIA - NON NECESSITA' - ONERI IMPOSTI A CHI AGISCE IN GIUDIZIO - LEGITTIMITA' - REGIME DI FAVORE ASSICURATO AI NON ABBIENTI.

Testo
La giurisdizione e' una funzione fondamentale dello Stato, ma da cio' non si puo' dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una garanzia di gratuita' della protezione giudiziaria. Al contrario, proprio il terzo comma dell'art. 24 Cost., nel prevedere che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia costituzionalmente legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi e' esercitata una attivita' di giustizia. - cfr. S. n. 41/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte