Sentenza 269/1984 (ECLI:IT:COST:1984:269)
Massima numero 12109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
03/12/1984; Decisione del
03/12/1984
Deposito del 06/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 269/84. IMPUTATO - RICOVERATO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO -INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - OMESSA INDIVIDUAZIONE DELL'ESATTO 'THEMA DECIDENDUM' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 269/84. IMPUTATO - RICOVERATO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO -INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - OMESSA INDIVIDUAZIONE DELL'ESATTO 'THEMA DECIDENDUM' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' l'art. 88 comma 1 c.p.p. consta di tre parti dai contenuti nettamente differenziati (la prima dedicata ai presupposti per la sospensione del processo, la seconda al ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, la terza agli accertamenti esperibili nell'una e nell'altra direzione), e' necessario che il giudice 'a quo' individui il 'thema decidendum' prospettando in modo univoco la parte della disposizione effettivamente denunciata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 88 commi primo e terzo c.p.p., sollevata dal giudice 'a quo' nella parte in cui estende ai procedimenti contro imputati ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario l'obbligo di sospensione del processo per infermita' di mente). - Cfr. S. n. 23/1979, 139/1982,141/1982.
Poiche' l'art. 88 comma 1 c.p.p. consta di tre parti dai contenuti nettamente differenziati (la prima dedicata ai presupposti per la sospensione del processo, la seconda al ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, la terza agli accertamenti esperibili nell'una e nell'altra direzione), e' necessario che il giudice 'a quo' individui il 'thema decidendum' prospettando in modo univoco la parte della disposizione effettivamente denunciata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 88 commi primo e terzo c.p.p., sollevata dal giudice 'a quo' nella parte in cui estende ai procedimenti contro imputati ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario l'obbligo di sospensione del processo per infermita' di mente). - Cfr. S. n. 23/1979, 139/1982,141/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte